Cerca con: Mappa del sito

Benvenuti


Rateizzazione della pena pecuniaria

La persona condannata a una pena pecuniaria, qualora si trovi temporaneamente nell’impossibilità di pagarla, può chiedere la rateizzazione del pagamento.

La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo), deve essere indirizzata al magistrato di sorveglianza competente sul luogo in cui l’interessato ha la residenza o il domicilio. L’interessato può farsi assistere da un avvocato per redigere la domanda e partecipare all’udienza camerale, oppure può utilizzare per la domanda il fac-simile di istanza (vedi sotto) e rimettersi, per l’udienza camerale, al difensore d’ufficio, eventualmente chiedendo anche l’ammissione al patrocinio gratuito (vedi “come fare per presentare istanza di patrocinio a spese dello stato” in questo sito).

Occorre:
• indicare le generalità di chi chiede la rateizzazione della pena pecuniaria;
• indicare con precisione la sentenza o il decreto penale per cui si chiede il beneficio (tipo di provvedimento, numero, data, autorità giudiziaria che l’ha emesso) e allegarne fotocopia;
• indicare con precisione l’importo della pena pecuniaria che si deve pagare (allegando copia dell’eventuale notifica inviata dalla Agenzia per la riscossione competente per territorio), il numero delle rate mensili in cui si intende effettuare il pagamento (non più di trenta) e il relativo importo mensile;
• spiegare e documentare il motivo per cui non è possibile pagare in una unica soluzione:
     • mancanza di lavoro, problemi di salute, ecc. (allegare modello “Cud” di dichiarazione dei redditi, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati sanitari, ecc);
     • necessità di provvedere ai familiari a carico e alle loro necessità (allegare stato di famiglia e documentazione);
     • spese importanti e non eliminabili, per esempio affitto dell’abitazione, rate del mutuo per l’abitazione ecc. (allegare il contratto d’affitto o la documentazione bancaria);
     • quant’altro ritenuto utile (allegando documentazione).

I magistrati di sorveglianza del distretto di Venezia sono orientati a ritenere ammissibile la presentazione dell’istanza di rateizzazione della pena pecuniaria in qualsiasi momento, a partire da quando la sentenza diventa definitiva e l’interessato riceve la notifica del debito.
La disciplina che regola le pene pecuniarie prevede, qualora il pagamento non avvenga spontaneamente entro i termini fissati, l’iscrizione a ruolo da parte dell’Agenzia per la riscossione. L’art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, ha previsto la costituzione di Equitalia Giustizia, una società per azioni per la gestione dei crediti relativi alle spese di giustizia e alle pene pecuniarie (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle spese di giustizia).
Equitalia avvia le procedure di riscossione (dalla comunicazione ai solleciti fino al recupero coattivo) e potrebbe proseguirle anche dopo che l’interessato ha presentato istanza di rateizzazione. Si suggerisce pertanto di inviare a Equitalia copia dell’istanza di rateizzazione con il timbro “depositato” apposto dalla cancelleria dell’Ufficio di sorveglianza, oppure copia autenticata del decreto di fissazione dell’udienza in cui verrà trattato il procedimento di rateizzazione.

E’ fondamentale, per accelerare i tempi dell’istruttoria, allegare alla domanda presentata all’Ufficio di sorveglianza tutta la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato e quanto richiesto. La documentazione renderà più agevoli i controlli che l’Ufficio compirà in ogni caso attraverso le Forze dell’ordine, le banche dati del Ministero della giustizia, quelle del Ministero dell’economia e delle finanze, gli operatori socio-sanitari e quanti in possesso di informazioni utili alla valutazione.

La decisione sulla rateizzazione della pena pecuniaria è presa dal magistrato di sorveglianza dopo aver compiuto gli accertamenti, esaminato gli atti e sentito le parti (l’interessato e/o il suo avvocato e il Pubblico ministero) in udienza camerale. Con provvedimento del 19/06/2013  i Magistrati di Sorveglianza, nell'ambito dell'adozione di prassi acceleratorie orientate alla definizione "de plano" di alcuni procedimenti, a partire dalla predetta data definiranno in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, le istanze di rateizzazione della pena pecuniaria ex art. 660 C.P.P. che prefigurino, all'esito dell'istruttoria documentale e previa acquisizione del parere favorevole del Pubblico Ministero, l'accoglimento integrale dell'istanza presentata dall'interessato.

CONVERSIONE DELLA PENA PECUNIARIA IN LIBERTA' CONTROLLATA O LAVORO SOSTITUTIVO

La rateizzazione viene generalmente concessa in caso di insolvenza, cioè una difficoltà economica che impedisce temporaneamente di pagare.
Diversa è la condizione di insolvibilità, cioè di impossibilità permanente per il condannato di pagare la pena pecuniaria. In tal caso l’interessato non deve fare nulla: la società per la gestione dei crediti, dopo aver cercato di applicare anche le procedure esecutive di recupero forzoso (ad esempio pignoramenti o ipoteche) invierà gli atti alla Procura della Repubblica che li trasmetterà al magistrato di sorveglianza il quale, verificata l’effettiva e permanente impossibilità di pagare, potrà disporre la conversione della pena pecuniaria nella libertà controllata o nel lavoro sostitutivo, nella misura di un giorno ogni 250 euro di pena pecuniaria.
A questo punto l’interessato potrà chiedere il “differimento della conversione” per un massimo di sei mesi, cioè chiedere altri sei mesi di tempo per poter pagare la pena pecuniaria prima di iniziare la liberà controllata o il lavoro sostitutivo.
Il pagamento della pena pecuniaria è comunque possibile in qualsiasi momento, anche dopo la conversione.

Normativa di riferimento:
• art. 660, 3° c. c.p.p.
• art. 133 ter c.p.
• D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle spese di giustizia, in particolare la parte VII dedicata alla riscossione.
• Legge 689/1981, art. 105.

Modelli per richiesta di rateizzazione della pena pecuniaria:

Formato DOC

Formato PDF

  • Padova - Il Palazzo di giustizia
    Padova - Il Palazzo di giustizia
  • Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
    Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
  • Padova - La pietra del vituperio, misura alternativa del 1231
    Padova - La pietra del vituperio, "misura alternativa" del 1231
  • Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
    Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
  • Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
    Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
  • Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
    Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
  • Venezia, Rialto – La Giustizia
    Venezia, Rialto – La Giustizia
  • Verona - Cortile del tribunale
    Verona - Cortile del tribunale
  • Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
    Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
  • Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia
    Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia

Loghi: Governo Italiano - Regione del Veneto - Ministero della Giustizia Logo Parlamento Italiano Logo Regione del Veneto Logo Ministero della Giustizia