La legge 26 novembre 2010, n. 199, “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno”, ha ampliato i criteri di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Un anno dopo, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", all'art. 3 ha elevato a diciotto mesi il limite di pena entro cui la detenzione domiciliare può essere richiesta.
I provvedimenti consentono ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, di scontarla presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato, che lo accolga. Tale possibilità, prevista al fine di poter attuare il “piano penitenziario” e la riforma delle misure alternative alla detenzione, applicabile provvisoriamente fino al 31 dicembre 2013, è poi diventata definitiva con l'approvazione del Decreto Legge n° 146 del 23/12/2013, convertito nella Legge n° 10 del 21/02/2014
Non si applica:
• ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, vedi “glossario”);
• ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale);
• ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge sull’ordinamento penitenziario);
• qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti;
• qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso.
Nel caso la condanna a diciotto mesi – o meno – di reclusione sia comminata a una persona in libertà, è lo stesso pubblico ministero che, al momento della condanna, ne sospende l’esecuzione, accerta l’esistenza e l’idoneità dell’alloggio o, se si tratta di persona tossicodipendente o alcool dipendente, verifica la documentazione medica e il programma di recupero, trasmettendo quindi gli atti al magistrato di sorveglianza per la concessione della detenzione domiciliare e l’imposizione delle opportune prescrizioni.
Nel caso invece che il condannato, con pena da scontare fino a diciotto mesi, sia in carcere, potrà presentare una richiesta al magistrato di sorveglianza. In ogni caso – anche senza la richiesta dell’interessato – la direzione dell’istituto di pena preparerà per ciascun detenuto che rientra nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell’alloggio, oppure raccoglierà la documentazione medica e terapeutica, qualora si tratti di persona dipendente da droga o alcool intenzionata a seguire un programma di cura. Il magistrato di sorveglianza provvederà con un’ordinanza, imponendo le opportune prescrizioni.
La legge 199/2010, in caso di evasione dalla detenzione domiciliare (art. 385 codice penale), inasprisce le pene portandole da un minimo di un anno di reclusione a un massimo di tre (fino a cinque se vi sono violenza o effrazione, fino a sei se con armi).
Normativa di riferimento:
• legge 26 novembre 2010, n. 199, “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno” (Gazzetta ufficiale n. 281 del 1-12-2010 ).
(Sintesi del contenuto della legge e scheda di lettura)
• decreto legge 22 dicembre 2011, n. 2011, "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri" (Gazzetta ufficiale n. 297 del 22-12-2011).
FAC SIMILE DI ISTANZA DI DETENZIONE DOMICILIARE "ULTIMI DICIOTTO MESI"