Il “diritto di reclamo” è previsto dall’art. 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”.
Tra i compiti della Magistratura di sorveglianza vi è anche quello di vigilare sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena: ne consegue che potrà ricevere ed esaminare eventuali comunicazioni – istanze, lamentele, reclami, proposte e quant’altro – presentate dai detenuti.
Le impugnazioni e i reclami sono trattati – salvo le eccezioni previste dalle norme – secondo la consueta via gerarchica: contro le decisioni della direzione dell’istituto di pena ci si rivolge al magistrato di sorveglianza, contro le decisioni di quest’ultimo al Tribunale di sorveglianza, infine alla Corte di cassazione.
Reclami “generici”
I detenuti possono rivolgere istanze e reclami, anche in busta chiusa, al direttore dell’istituto, al magistrato di sorveglianza, alle autorità in visita all’istituto, al presidente della Giunta regionale, al Presidente della Repubblica.
Reclami contro specifici provvedimenti della direzione dell’istituto di pena
• Contro i provvedimenti riguardanti il lavoro all’interno del carcere e gli addebiti disciplinari: i reclami vanno indirizzati al magistrato di sorveglianza (art. 69 legge 354/1975).
• Contro i provvedimenti riguardanti il regime di sorveglianza particolare in carcere: i reclami vanno indirizzati al Tribunale di sorveglianza (art. 14 ter legge 354/1975).
Reclami contro le inumane condizioni di detenzione
E' consentita la presentazione di tale reclamo da quando è stato introdotto nell'Ordinamento Penitenziario l'articolo 35 ter, a seguito della sentenza "Torreggiani" emessa dalla Corte europea di Strasburgo, che disciplina i rimedi risarcitori di cui possono beneficiare i detenuti in conseguenza della violazione dell'art. 3 della C.E.D.U.. Le modalità di presentazione variano a seconda della posizione giuridica del condannato. I detenuti, attualmente definitivi, si devono rivolgere al Magistrato di sorveglianza territorialmente competente; coloro che hanno scontato in carcere una pena definitiva devono, entro sei mesi dalla scarcerazione, presentare apposito ricorso al Giudice civile.Il ricorso può essere presentato personalmente o tramite difensore.
Reclami e impugnazioni contro specifici provvedimenti del magistrato di sorveglianza
Vanno indirizzati al magistrato di sorveglianza (che ne prenderà nota e poi li inoltrerà al Tribunale di sorveglianza, allegando i relativi fascicoli, per la trattazione e la decisione in udienza collegiale) e possono riguardare:
• permessi (art. 30 bis o.p.);
• liberazione anticipata (art. 69 bis o.p.);
• espulsione dallo Stato (art. 16 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) e in questo caso si parla di "opposizione", non di "reclamo";
• ordinanze dei magistrati di sorveglianza (in particolare in materia di misure di sicurezza, art. 680 c.p.p.).
I reclami vanno presentati entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento, o entro 24 ore per i permessi. Possono essere redatti dall’interessato (anche sulla base del fac-simile di istanza disponibile alla fine di questa pagina) oppure dal suo avvocato di fiducia. Anche il pubblico ministero può proporre reclamo. E’ possibile allegare eventuale documentazione a sostegno delle ragioni del reclamo.
Il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato non farà parte del collegio del Tribunale che esaminerà l’impugnazione (eccezion fatta nel caso sia impugnata un'ordinanza di espulsione).