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Riabilitazione

La persona che desidera cancellare completamente gli effetti di una condanna penale, tornando a essere come un incensurato, può chiedere la riabilitazione.
La riabilitazione può essere chiesta dopo che sono trascorsi tre anni (o otto per i recidivi aggravati, o dieci per i delinquenti abituali) dall’espiazione della pena: si rimanda alla lettura del Vademecum per la domanda di riabilitazione per le spiegazioni dettagliate sui termini e le condizioni di ammissibilità della domanda.

La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo), deve essere rivolta al Tribunale di sorveglianza, e indirizzata a Venezia o presso gli uffici di sorveglianza di Padova o Verona, secondo il luogo di residenza dell’interessato.
L’interessato può farsi assistere da un avvocato per verificare l’ammissibilità della domanda e redigerla, oppure può utilizzare per la domanda il fac-simile di istanza (vedi sotto)

E’ necessario:
• indicare le generalità di chi chiede la riabilitazione;
• indicare le sentenze e/o i decreti penali per cui si chiede la riabilitazione (se conosciuti, specificare numero, data, autorità giudiziaria che l’ha emessa, data di fine espiazione o estinzione della pena detentiva e della pena pecuniaria); altrimenti riportare la dicitura “tutte le condanne presenti nel casellario giudiziale”;
• indicare il motivo per cui si chiede la riabilitazione.
Dall’istanza contenente queste informazioni la cancelleria del Tribunale di sorveglianza apre il fascicolo e istruisce la procedimento di riabilitazione.

E’ necessario inoltre, al momento della presentazione dell’istanza o anche in un momento successivo, a integrazione della stessa, documentare il risarcimento del danno o l’impossibilità di farlo e l’attività riparatoria:
• allegando una dichiarazione autentica della persona offesa o degli eredi di aver ricevuto il risarcimento e di ritenersi soddisfatta, accompagnata da copia di un loro documento di identità;
• nel caso non esistano o non si trovino le parti offese, allegare la documentazione dei tentativi effettuati per rintracciarle e, con un’integrazione dell’istanza, proporre al magistrato di sorveglianza un’attività riparatoria, per esempio versamenti a associazioni che curano gli interessi di vittime di reati analoghi a quello commesso, e chiedere l’autorizzazione a compierla, allegando poi la relativa documentazione;
• oppure allegare documentazione comprovante le condizioni personali ed economiche disagevoli che impediscono, anche parzialmente, il risarcimento o l’attività riparatoria (modello “Cud” di dichiarazione dei redditi, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati sanitari, ecc.).

Per velocizzare la procedura è utile:
• allegare fotocopia delle sentenze e/o decreti penali per cui si chiede la riabilitazione;
• verificare di non avere procedimenti giudiziari in corso (“carichi pendenti”) o altre condanne oltre a quelle per cui si chiede la riabilitazione;
• documentare il pagamento delle spese processuali e di mantenimento nell’istituto penitenziario, allegando le ricevute di pagamento;

La documentazione fornita non sostituirà ma renderà più facili e più rapidi i controlli che la cancelleria del Tribunale di sorveglianza compirà in ogni caso attraverso le Forze dell’ordine, le banche dati del Ministero della giustizia, quelle del Ministero dell’economia e delle finanze, le direzioni degli istituti di pena.

Può essere utile inoltre:
• documentare una effettiva e costante buona condotta, allegando per esempio attestazioni comprovanti la spontanea partecipazione ad attività socialmente utili o realizzazione di iniziative benefiche; attestazioni comprovanti un particolare impegno posto nelle attività personali (lavoro, studio, famiglia); o quant’altro ritenuto idoneo;
• fornire e documentare ogni altro elemento utile per l’accoglimento della domanda di riabilitazione.

La decisione sulla riabilitazione è presa dal Tribunale di sorveglianza, composto da due magistrati e due esperti, dopo aver esaminato gli atti, in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, pertanto è nell'interesse della parte chiedere alla cancelleria la data di trattazione e, prima di tale data, esaminare il fascicolo relativo al procedimento per controllare che la documentazione sia completa.

Normativa di riferimento:
• artt. 178 e seg. del codice penale;
• art. 683 codice procedura penale.

FAC-SIMILE ISTANZA RIABILITAZIONE

  • Padova - Il Palazzo di giustizia
    Padova - Il Palazzo di giustizia
  • Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
    Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
  • Padova - La pietra del vituperio, misura alternativa del 1231
    Padova - La pietra del vituperio, "misura alternativa" del 1231
  • Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
    Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
  • Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
    Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
  • Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
    Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
  • Venezia, Rialto – La Giustizia
    Venezia, Rialto – La Giustizia
  • Verona - Cortile del tribunale
    Verona - Cortile del tribunale
  • Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
    Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
  • Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia
    Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia

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