Il “lavoro sostitutivo” è stato introdotto dall’art. 105 della legge 689/1981 (cosiddetta “depenalizzazione”). Prevede di convertire in lavoro non retribuito a favore della collettività la sanzione pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato.
Il lavoro può essere svolto presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, o presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela dell'ambiente naturale o di incremento del patrimonio forestale, previa stipulazione di speciali convenzioni da parte del Ministero di grazia e giustizia, che può delegare il magistrato di sorveglianza.
Organizzazioni convenzionate e modalità di stipula
Il magistrato di sorveglianza di Venezia ha stipulato, finora, convenzioni con:
• Cooperativa sociale “Il Cerchio”, Calle del teatro 1, Venezia-Sacca Fisola, tel. 041.2771127, e-mail info@ilcerchiovenezia.it
• Associazione San Vincenzo mestrina onlus, via Querini 19/a, Mestre, tel. 041.959359;
• Aclicoop Soc. Cooperativa sociale onlus, via Miranese 98/n, Mirano, tel. 041.5700414, e-mail info@aclicoop-mirano.191.it;
Altri enti e organizzazioni interessati potranno mettersi in contatto con il magistrato di sorveglianza di Venezia e chiedere di sottoscrivere la convenzione.
I condannati insolvibili o i loro avvocati difensori possono prendere accordi con le organizzazioni che già hanno stipulato la convenzione, oppure chiedere ad altri enti o organizzazioni di sottoscrivere la convenzione con il magistrato di sorveglianza di Venezia. Eventualmente, nell’ambito della convenzione stipulata, potranno sottoporre al magistrato un programma di attività.
Cosa prevedono le convenzioni
L’attività – stabiliscono le convenzioni predisposte dal magistrato di sorveglianza di Venezia – sarà svolta per il periodo e le modalità che saranno stabilite di volta in volta dal magistrato di sorveglianza, previe eventuali intese con l’ente stesso. Per tale determinazione il magistrato terrà conto del tipo di attività da svolgere e della sua utilità per la collettività, considerando le finalità istituzionali dell’ente, l’orario di lavoro generalmente praticato dal medesimo e, sentito ove occorra il servizio sociale, delle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato (art. 2 della convenzione standard).
L’ente assicurerà in ogni caso il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati e curerà altresì che l’attività da essi prestata sia, per quanto possibile, conforme alle loro richieste e attitudini (art. 3).
E’ vietato corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. E’ obbligatoria e a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi (art. 4).
(Vedi il testo completo della convenzione standard.)