TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI VENEZIA
Ordinanza del 13/02/2013
Sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 147 c.p nella parte in cui non prevede, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l’ipotesi di rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità, per violazione degli artt. 27, co.3, 117, co. 1 ( nella parte in cui recepisce l’art. 3 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo del 4 novembre 1950, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848, e nell’interpretazione a sua volta fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo di ‘trattamento inumano o degradante’ ), 2 e 3 Cost.
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sentenza n. 5395 del 13-1-2010
L’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la trattazione, davanti al Tribunale di sorveglianza, dell’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione presentata a seguito della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, a norma dell’art. 656 comma quinto cod. proc. pen., deve essere notificato al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, a quello che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.
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CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza n. 204, anno 1974
In cui si afferma che la “pretesa punitiva” a carco del condannato non è immodificabile, ma va riesaminata per accertare se la pena, nel tempo, abbia assolto al fine rieducativo previsto dalla Costituzione.
“Sulla base del precetto costituzionale sorge, di conseguenza, il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale”.
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CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza n. 26, anno 1999
"Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale."
Si riconosce cioè al detenuto la possibilità di presentare reclamo in tutti i casi in cui ritenga sia stato violato un suo diritto costituzionalmente garantito, con una conseguente udienza di trattazione alla presenza del pubblico ministero e del proprio difensore, con la possibilità di presentare memorie e di impugnare la decisione del magistrato di sorveglianza con ricorso per cassazione.