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Remissione del debito

La persona condannata che si trova in disagiate condizioni economiche e che ha mantenuto una condotta regolare, può chiedere l’esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere.
Questo vale sia per i condannati che hanno scontato la pena (o parte di essa) in carcere, sia per gli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva in istituto, sia per i condannati a pena non detentiva (che chiederanno ovviamente solo l’esenzione dal pagamento delle spese del procedimento giudiziario).

Solo le spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere possono essere “rimesse”, cioè annullate: non si può chiedere la “remissione del debito” per le pene pecuniarie e per debiti di altro genere.

La domanda, in carta semplice (senza marche da bollo), può essere presentata dall’interessato, o dai congiunti, o dal consiglio di disciplina dell’istituto dove è detenuto.
La domanda deve essere indirizzata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto in cui l’interessato è detenuto o internato al momento della richiesta; oppure, se l’interessato è libero, al magistrato di sorveglianza competente sul luogo in cui ha la residenza o il domicilio.
L’interessato può farsi assistere da un avvocato per redigere la domanda e partecipare all’udienza camerale, oppure può utilizzare il fac-simile di istanza (vedi sotto) e rimettersi, per l’udienza camerale, al difensore d’ufficio.

Occorre:
• indicare generalità e indirizzo di chi chiede la remissione del debito;
• indicare con precisione le sentenze per le quali si chiede il beneficio (numero, data, tipo di sentenza, autorità giudiziaria che l’ha emessa) e possibilmente allegarne fotocopia: la mancanza o l'imprecisione di tali rferimenti può essere causa di inammissibilità della domanda;
• specificare dove è stata scontata la pena (istituti e periodi) e, se si sono già effettuati dei pagamenti per spese giudiziarie o per spese di mantenimento in carcere, allegare copia delle ricevute;
• spiegare brevemente il motivo per cui ci si trova in disagiate condizioni economiche (mancanza di lavoro, problemi di salute, ecc.) e allegare la relativa documentazione (modello “Cud” di dichiarazione dei redditi, certificato di disoccupazione o di mobilità, libretto del lavoro, certificati sanitari, e quant’altro ritenuto utile);
• dichiarare di aver tenuto una condotta regolare sia durante la detenzione sia, successivamente alla commissione del reato, in libertà (e possibilmente allegare attestazioni o testimonianze in merito).

E’ fondamentale, per una rapida istruttoria della domanda, allegare tutta la documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato e quanto richiesto. La documentazione renderà più agevoli i controlli che l’Ufficio di sorveglianza compirà in ogni caso attraverso le Forze dell’ordine e in particolare la Guardia di Finanza (vedi, in proposito l'Ordine di servizio del presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia, n. 2-2012, del 2-7-2012), le banche dati del Ministero della giustizia, quelle del Ministero dell’economia e delle finanze, le direzioni degli istituti di pena, gli operatori socio-sanitari.

La decisione sulla remissione del debito è presa dal magistrato di sorveglianza dopo aver esaminato gli atti e sentito le parti (l’interessato e/o il suo avvocato e il Pubblico ministero) in udienza camerale.

Attenzione: verificare se chiedere la remissione del debito convenga davvero, considerando anche l’onorario che si dovrà pagare all’avvocato, sia di fiducia sia nominato d’ufficio. L’assistenza del difensore, infatti, è obbligatoria, poiché si tratta di attività penale.
Eventualmente, qualora le condizioni economiche non permettano di pagare l’avvocato, si può presentare istanza di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato (vedi).

Normativa di riferimento:
• art. 6 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia”, che ha sostituito l’art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”,
• art. 106 D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario”.

FAC-SIMILE ISTANZA REMISSIONE DEBITO

  • Padova - Il Palazzo di giustizia
    Padova - Il Palazzo di giustizia
  • Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
    Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
  • Padova - La pietra del vituperio, misura alternativa del 1231
    Padova - La pietra del vituperio, "misura alternativa" del 1231
  • Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
    Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
  • Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
    Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
  • Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
    Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
  • Venezia, Rialto – La Giustizia
    Venezia, Rialto – La Giustizia
  • Verona - Cortile del tribunale
    Verona - Cortile del tribunale
  • Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
    Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
  • Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia
    Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia

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