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Misure alternative

Le misure alternative alla detenzione consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione, regolate dagli artt. 47-52 della legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario, si applicano esclusivamente ai condannati in via definitiva (cioè con sentenza non più impugnabile) e sono principalmente: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà. Per ciascuna delle voci in grassetto, si rimanda alle spiegazioni del “glossario”, principalmente per le condizioni di ammissibilità e in particolare per il "residuo pena" necessario a poterne beneficiare. Alla voce tossicodipendenza del “glossario” sono indicate le condizioni di ammissibilità previste per chi intenda sostenere un programma terapeutico, concordato con una unità sociale socio-sanitaria, contro l’abuso patologico di sostanze stupefacenti o bevande alcooliche

Oltre a queste misure alternative alla detenzione, sono previste anche la liberazione condizionale (art. 176 c.p.) e, per i cittadini di uno stato non appartenente all’Unione europea irregolarmente presenti in Italia, condannati o detenuti, l’espulsione dal territorio italiano come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione: ad esse sono dedicate altre, specifiche parti di questo sito, nel “glossario” e nella sezione “come presentare le istanze”.

Rientra nelle misure alternative anche la detenzione domiciliare concessa ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a dodici mesi, come previsto dalla legge 26 novembre 2010, n. 199, “Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a un anno”. Per tale legge, si veda l’apposito “come presentare le istanze: detenzione domiciliare, legge 199/2010” in questa sezione del sito.

Il diverso grado di libertà contraddistingue le varie misure: la semilibertà prevede di compiere un’attività fuori dal carcere per una parte della giornata, tornando nell’istituto penitenziario quando non si svolge tale attività; la detenzione domiciliare permette di trascorrere tutto il tempo fuori dall’istituto, in un luogo determinato (abitazione, comunità, luogo di cura o assistenza) potendosene allontanare solo con l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza, per brevi periodi e particolari ragioni, in casi e in ore stabiliti, con la vigilanza delle forze dell’ordine; l’affidamento in prova al servizio sociale è la misura alternativa con il grado di libertà maggiore, con possibilità di spostamento anche ampia, se motivata, ma sempre con l’autorizzazione del magistrato di sorveglianza e la supervisione dell’Ufficio per l’esecuzione penale esterna (Uepe, un tempo chiamato Centro servizi sociali per adulti).

I criteri di ammissibilità sono vari e tengono conto innanzitutto dell’entità della condanna, della pena già espiata e da espiare, che andranno poi rapportate anche a determinate condizioni soggettive (per esempio età, stato di salute, stato di gravidanza, tossicodipendenza, presenza di figli con età massima di dieci anni).

La concessione di una misura alternativa deve essere chiesta dal detenuto al Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza, secondo i criteri di ammissibilità propri di ciascuna misura. I detenuti che hanno beneficiato di permessi premio, senza trasgredire le prescrizioni, durante la permanenza in carcere, hanno maggiore probabilità che sia loro concessa una misura alternativa.

Nel caso il prolungarsi della permanenza in carcere possa costituire un grave pregiudizio per la salute o le condizioni del detenuto, in casi cioè di urgenza, è possibile chiedere la sospensione dell'esecuzione della pena e la concessione provvisoria di una misura alternativa (art. 47, comma 4, legge 354/1975 sull’ordinamento penitenziario). Generalmente, poiché si tratta di urgenze derivanti da condizioni di salute o da condizioni particolari, vengono richieste la detenzione domiciliare provvisoria o l’affidamento provvisorio in prova in casi particolari. L’istanza va indirizzata al Magistrato di Sorveglianza competente per il territorio dove si trova il carcere, il quale concederà o meno la misura alternativa in via provvisoria valutando la presenza del “grave pregiudizio”, la sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e l’assenza di pericolo di fuga. Gli atti verranno immediatamente passati al Tribunale di Sorveglianza che prenderà la decisione definitiva entro quarantacinque giorni. Le istanze di concessione di misure alterative in via provvisoria per casi in cui la permanenza in carcere non costituisca “grave pregiudizio”, sono ritenute inammissibili.

Possono beneficiare di una misura alternativa anche persone non detenute, cioè coloro i quali, al momento della condanna a una pena non superiore a tre anni di reclusione (o a sei anni, se si tratta di soggetto dipendente da alcool o droga), siano in stato di libertà: il pubblico ministero, come prevede l’art. 656 del codice di procedura penale, sospende l’esecuzione della sentenza per trenta giorni, entro i quali l’interessato (o il difensore) potrà presentare istanza di concessione di una misura alternativa. L’istanza va indirizzata al pubblico ministero, il quale la trasmetterà al Tribunale di sorveglianza che deciderà entro quarantacinque giorni.

Verificate le condizioni di ammissibilità, la concessione di una misura alternativa – e la scelta tra esse, compresa la libertà condizionale – è decisa dal magistrato (in via provvisoria) o dal Tribunale sia sulla base delle valutazioni relative all’interessato (per esempio la cosiddetta “residua pericolosità sociale”, il comportamento in carcere, eventuali collegamenti con la criminalità organizzata) sia sulla base di presupposti oggettivi.

Per esempio, per ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali è generalmente necessario avere un posto di lavoro, documentandolo con una dichiarazione del futuro datore di lavoro, e un’abitazione, documentandolo con una dichiarazione di disponibilità all’ospitalità da parte dei familiari.

Per la detenzione domiciliare può bastare l’abitazione.

La semilibertà può essere concessa se vi è un lavoro o un’altra occupazione (per esempio, la documentata frequenza di corsi di istruzione) ma non sussistono i requisiti per la concessione dell’affidamento in prova o della detenzione domiciliare. In tal caso può essere concessa anche se nell’istanza per l’ammissione alle misure alternative non era stata esplicitamente richiesta.

Se la misura alternativa è chiesta da persone tossicodipendenti o alcooldipendenti, è necessaria la certificazione rilasciata dai Sert delle Ulss dello stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza (la quale deve includere anche l’indicazione delle modalità seguite per porre la diagnosi) e la presenza di un idoneo programma terapeutico, approvato dai Sert delle Ulss. Ulteriore documentazione occorrerà nel caso si intenda seguire un programma di disintossicazione residenziale, presso una comunità terapeutica.

Data la varietà di criteri, possibilità e condizioni, per la redazione di un’istanza di concessione di misura alternativa – e per l’approfondimento sulla “strategia” di richiesta da adottare, le motivazioni da indicare e la documentazione da produrre – è forse preferibile consultare un avvocato. Sono stati comunque predisposti, come indicazione per così dire “di base”, due fac-simile di istanza (vedi sotto): uno per chiedere la concessione delle misure alternative e un altro per chiedere la concessione provvisoria delle misure alternative.

Merita ricordare che il Tribunale di Sorveglianza può concedere una misura alternativa diversa da quelle chieste nell’istanza presentata dall’interessato.

Se l’istanza di concessione di misura alternativa non è accolta, si da inizio o si riprende l’esecuzione della pena in regime carcerario.

Nel caso in cui l’affidato in prova, il detenuto domiciliare o il semilibero violino le prescrizioni assegnate, la misura alternativa può essere sospesa o revocata e l’interessato dovrà scontare la pena in carcere senza poter richiedere, prima che siano trascorsi tre anni, la concessione di altre misure alternative, di permessi-premio, di attività lavorativa all’esterno dell’istituto penitenziario (art. 58 quater legge 354/1975).

Normativa di riferimento:

• artt. 47-52 e 58 legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”;

• art. 656 c.p.p.;

• art. 176 c.p. e 682 c.p.p.;

• art. 16, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

FAC SIMILE ISTANZA MISURE ALTERNATIVE

FAC-SIMILE ISTANZA MISURE ALTERNATIVE PROVVISORIE

  • Padova - Il Palazzo di giustizia
    Padova - Il Palazzo di giustizia
  • Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
    Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
  • Padova - La pietra del vituperio, misura alternativa del 1231
    Padova - La pietra del vituperio, "misura alternativa" del 1231
  • Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
    Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
  • Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
    Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
  • Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
    Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
  • Venezia, Rialto – La Giustizia
    Venezia, Rialto – La Giustizia
  • Verona - Cortile del tribunale
    Verona - Cortile del tribunale
  • Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
    Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
  • Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia
    Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia

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