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Glossario P – R

Patrocinio a spese dello Stato – Pena pecuniaria – Pericolosità sociale – Permessi detti “di necessità” – Permessi premio – Rateizzazione della pena pecuniaria – Reclami – Remissione del debito – Riabilitazione – Ricorso per cassazione – Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena – Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena

Patrocinio a spese dello Stato
E' l'intervento dello Stato in favore delle persone meno abbienti che hanno diritto al gratuito patrocinio (vedi) per il pagamento delle spese legali (avvocati, consulenti, investigatori autorizzati).

Pena pecuniaria
Oltre ad essere una delle pene principali (si chiama multa per i delitti ed ammenda per le contravvenzioni), è anche una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, “Depenalizzazione e modifiche al sistema penale”, artt. 53 e seguenti.
Il giudice può concedere la conversione della reclusione in pena pecuniaria se la condanna ha comminato una pena detentiva inferiore a sei mesi.
Per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato, tenendo conto della condizione economica complessiva del nucleo familiare dell’interessato, e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva.
Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 c.p., cioè 250 euro, e non può superare di dieci volte tale ammontare. (La legge 15 luglio 2009, n. 94, “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, all’art. 3, c. 62, ha portato l’importo giornaliero da 38 a 250 euro).
La conversione della reclusione in pena pecuniaria è competenza del giudice, non del magistrato di sorveglianza, al quale invece ci si deve rivolgere per chiedere, in caso di difficoltà economiche, la rateizzazione della pena pecuniaria (vedi).
Qualora le difficoltà economiche non siano temporanee ma impediscano permanentemente il pagamento della pena pecuniaria, il magistrato di sorveglianza può disporne la conversione: in tal caso il condannato sconterà in regime di libertà controllata (o in altre forme di lavoro sostitutivo) tanti giorni quanti corrispondono all’entità della pena pecuniaria divisa per 250 euro.
La pena pecuniaria va sempre pagata: può essere rateizzata o convertita in altra pena ma non rimessa (cioè eliminata). Non va confusa con le spese di giustizia (vedi) (processo e mantenimento in carcere), che possono non essere pagate chiedendo la remissione del debito (vedi)

Pericolosità sociale
E’ socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente (art. 203 c.p.).
Una persona socialmente pericolosa può essere anche non imputabile o non punibile (per esempio nel caso di infermità mentale).

Permessi detti “di necessità”
Sono regolati dall’art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”, il quale prevede che, nel caso di “imminente pericolo di vita” di un familiare o di un convivente, o – eccezionalmente – per eventi familiari di particolare gravità, ai condannati possa essere concesso il permesso di recarsi a visitare l’infermo, con le cautele previste dal regolamento (generalmente con scorta e piantonamento, effettuati con discrezione da agenti anche in borghese).
La richiesta di permesso “di necessità” va inviata al magistrato di sorveglianza, possibilmente con la documentazione comprovante grado di parentela e gravità della malattia. L’Ufficio di sorveglianza richiede informazioni a conferma di quanto dichiarato nella domanda di permesso, e il magistrato dispone le prescrizioni.
Se la condanna non è ancora definitiva, il permesso non va richiesto al magistrato di sorveglianza ma alle autorità giudiziarie a cui compete il procedimento.
Contro i provvedimenti in materia di permessi è possibile presentare reclamo al Tribunale di Sorveglianza, entro 24 ore dalla comunicazione dell’esito dell’istanza.
Il ritardato rientro in carcere allo scadere del permesso viene punito in via disciplinare. Il mancato rientro configura il reato di evasione (art. 385 c.p.).

Permessi premio
Sono regolati dall’art 30 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”, il quale prevede che il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto di pena, possa concederli ai detenuti che hanno tenuto una condotta regolare e che non siano socialmente pericolosi.
La durata di ciascun permesso non può superare i quindici giorni; complessivamente, possono essere concessi quarantacinque giorni di permesso l’anno.
Possono beneficiare dei permessi premio:
• i condannati con pena non superiore a tre anni;
• i condannati con pena superiore a tre anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena (la metà, e comunque non più di dieci anni, nel caso di condannati per reati previsti dall’art. 4 bis)(vedi);
• i condannati all’ergastolo, dopo dieci anni.
Limiti particolari vigono per i recidivi reiterati.
Contro il diniego di concedere un permesso premio, il detenuto può presentare reclamo al Tribunale di sorveglianza.

Rateizzazione della pena pecuniaria
Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria (vedi), qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell’impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (art. 660, 3°c, c.p.p.).
Il magistrato di sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (art. 133 ter c.p.).
La pena pecuniaria va sempre pagata: può essere convertita in libertà controllata o lavoro sostitutivo ma non può essere rimessa (cioè eliminata).

Reclami
Il “diritto di reclamo” è previsto dall’art. 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”. I detenuti possono rivolgere istanze e reclami, anche in busta chiusa, al direttore dell’istituto, al magistrato di sorveglianza, alle autorità in visita all’istituto, al presidente della Giunta regionale, al Presidente della Repubblica.
In generale, i reclami contro i provvedimenti della direzione del carcere sono esaminati dal magistrato di sorveglianza e i reclami contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza sono esaminati dal Tribunale di sorveglianza. Oltre, vi è il ricorso per cassazione (vedi).
Sono specificatamente elencati dalla legge sull’Ordinamento penitenziario i reclami che i detenuti o gli internati possono presentare contro alcuni specifici provvedimenti della direzione dell’istituto: quelli riguardanti il lavoro all’interno del carcere e gli addebiti disciplinari, che vanno presentati al magistrato di sorveglianza (art. 69 legge 354/1975); quelli riguardanti il regime di sorveglianza particolare in carcere, che devono essere presentati al Tribunale di sorveglianza (art. 14 ter legge 354/1975).
Il detenuto può avanzare reclamo al magistrato di sorveglianza anche ove lamenti la lesione di proprio diritto da parte del’Amministrazione penitenziaria.
Il Tribunale di sorveglianza decide, come giudice di appello, sulle impugnazioni presentate contro le ordinanze dei magistrati di sorveglianza, in particolare contro le decisioni in materia di misure di sicurezza (art. 680 c.p.p.). Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi (art. 30 bis o.p.), liberazione anticipata (art. 69 bis o.p.), espulsione dallo Stato (art. 16 D. L.vo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”). In questi ultimi casi il reclamo va presentato al magistrato di sorveglianza, che ne curerà la trasmissione al Tribunale di sorveglianza.

Remissione del debito
Nel caso il condannato o l’internato si trovi in condizioni economiche disagiate e abbia mantenuto una condotta regolare, sia in carcere sia in libertà, può chiedere la remissione del debito, cioè di non pagare le spese di giustizia (vedi), che sono le spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere.
Solo per le spese del procedimento giudiziario e del mantenimento in carcere può essere chiesta la remissione, non per le pene pecuniarie o altri debiti.
La remissione del debito va chiesta al magistrato di sorveglianza. E’ prevista dall’art. 6 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, “Testo unico in materia di spese di giustizia”, che ha sostituito l’art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario”, ed è regolata dall’ art. 106 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario”.

Riabilitazione
E’ un beneficio di legge (artt. 178 e seguenti del codice penale e art. 683 del codice procedura penale) che ha l’effetto di cancellare completamente gli effetti di una condanna penale.
La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere almeno otto anni nel caso di recidiva (art. 99 c.p.) e dieci anni in caso il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato.
Il risarcimento del danno alle parti offese deve essere documentato, o documentati i tentativi effettuati per compierlo. In caso non vi siano, o non siano rintracciabili, le parti offese, il risarcimento può essere effettuato a beneficio di enti o associazioni socialmente utili, in qualche modo correlabili al danno causato.
Inoltre, per ottenere la riabilitazione è di fondamentale importanza aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando ovviamente di compiere reati ma anche con un comportamento responsabile e con un impegno in attività socialmente utili.
L’istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di sorveglianza, che decide collegialmente.

Ricorso per cassazione
Contro le ordinanze del Tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato e, in determinati casi, l’amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento verso il quale si intende ricorrere (art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”).
I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall’art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di sorveglianza, vizi di legittimità e vizi di motivazione nell’ordinanza.

Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena
L’esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p) nel caso che:
• sia stata presentata domanda di grazia;
• la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia in condizioni di grave infermità fisica;
• la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia madre di un figlio di età inferiore a tre anni.
Vedi anche detenzione domiciliare.

Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena
L’esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà controllata deve essere rinviata (art. 146 c.p. e art. 684 c.p.p) nel caso che il condannato sia:
• donna incinta;
• madre di figli di età inferiore a un anno;
• persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della “non rispondenza alle cure”.
Vedi anche detenzione domiciliare.

  • Padova - Il Palazzo di giustizia
    Padova - Il Palazzo di giustizia
  • Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
    Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
  • Padova - La pietra del vituperio, misura alternativa del 1231
    Padova - La pietra del vituperio, "misura alternativa" del 1231
  • Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
    Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
  • Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
    Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
  • Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
    Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
  • Venezia, Rialto – La Giustizia
    Venezia, Rialto – La Giustizia
  • Verona - Cortile del tribunale
    Verona - Cortile del tribunale
  • Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
    Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
  • Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia
    Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia

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