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Espulsione dall’Italia

COME SANZIONE ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE
per cittadini extracomunitari irregolarmente in Italia

Il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, irregolarmente presente in Italia, detenuto con pena – o residuo di pena da scontare – inferiore ai due anni (a meno che si tratti di delitti particolarmente gravi), deve essere espulso dal territorio nazionale.
Si tratta di una sanzione alternativa alla detenzione, prevista dall’art. 16, comma 5, del Testo unico sull’immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, come modificato dall’art. 15 della legge 30 luglio 2002, n.189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”).

Trattandosi di una procedura prescritta dalla legge, il carcere dove lo straniero è detenuto generalmente comunica all’Ufficio di sorveglianza nome e posizione giuridica di coloro il cui fine pena sta avvicinandosi ai due anni, in modo che si effettui per tempo la necessaria istruttoria.

L’interessato, se desidera essere espulso e tornare al proprio Paese invece di restare altri due anni in prigione in Italia, può facilitare il lavoro dell’ufficio presentando istanza di espulsione, corredata da alcuni documenti. L’istanza non è necessaria, poiché come già detto l’espulsone è obbligatoria, però può essere utile al detenuto che desideri tornare in patria, in quanto riduce i tempi di attesa in carcere.
In particolare il detenuto dovrà:
• allegare un documento di identità o una certificazione anagrafica originale, tradotta e legalizzata (la legge prevede infatti che il magistrato debba acquisire informazioni sulla identità e nazionalità dell’interessato);
• dichiarare la propria condizione irregolare, per mancanza di permesso di soggiorno;
• specificare di non essere colpevole di delitti particolarmente gravi (quelli dettagliatamente elencati nell’art. 407, comma 2 lettera “a” del c.p.p., ovvero devastazione, saccheggio e strage; guerra civile; associazione di tipo mafioso; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi; omicidio; rapina ed estorsione aggravate; sequestro di persona; terrorismo ed eversione; traffico o detenzione di armi da guerra; traffico o detenzione di stupefacenti, in associazione o aggravato; reati connessi alla prostituzione e minorile e alla pedo-pornografia; reati sessuali);
• specificare di non essere colpevole di delitti concernenti la disciplina dell’immigrazione (Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Per documentare questo punto e il precedente, è necessario indicare gli estremi della sentenza di condanna (numero, data, autorità che l’ha emessa) e può essere utile allegarne copia.

L’espulsione è disposta dal magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, al quale lo straniero può opporsi appellandosi entro dieci giorni al Tribunale di sorveglianza.
L’espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione, facendo accompagnare dalla forza pubblica il detenuto straniero al posto di frontiera.
L’espulso potrà fare ritorno in Italia solo dopo che saranno trascorsi dieci anni, altrimenti dovrà scontare la pena residua.

L’espulsione dello straniero detenuto può essere disposta anche se è provvisto di regolare permesso di soggiorno ma ritenuto, sulla base di elementi di fatto:
• abitualmente dedito a traffici delittuosi o alla commissione di reati contro i minorenni e contro la sanità e la sicurezza pubblica (art. 1 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 “Misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità);
• indiziato di appartenere a associazioni di tipo mafioso (art. 1 legge 31 maggio 1965, n. 575, “Disposizioni contro la mafia”).

Non possono essere espulsi (art. 19 D.L.vo 286/1998) i cittadini extracomunitari che potrebbero essere perseguitati, nel proprio Paese, per motivi razziali, religiosi, politici, o per condizioni sociali o personali, o se vi sia il rischio che i cittadini vengano rinviati in un altro Paese dove sarebbero perseguitati. Non si possono espellere i cittadini stranieri minori di diciotto anni, o in possesso della carta di soggiorno rilasciata dalle autorità italiane, o conviventi con parenti o coniuge italiani, o donne in stato di gravidanza o con figli nati da meno di sei mesi.

Normativa di riferimento:
• Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, artt. 13-17 e 19.
• Art. 407 Codice di procedura penale. 

FAC-SIMILE ISTANZA ESPULSIONE COME MISURA ALTERNATIVA

  • Padova - Il Palazzo di giustizia
    Padova - Il Palazzo di giustizia
  • Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
    Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
  • Padova - La pietra del vituperio, misura alternativa del 1231
    Padova - La pietra del vituperio, "misura alternativa" del 1231
  • Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
    Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
  • Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
    Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
  • Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
    Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
  • Venezia, Rialto – La Giustizia
    Venezia, Rialto – La Giustizia
  • Verona - Cortile del tribunale
    Verona - Cortile del tribunale
  • Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
    Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
  • Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia
    Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia

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