Competenza territoriale
L’Ufficio di sorveglianza ha competenza territoriale pluricircoscrizionale. Si dice circoscrizione (o circondario) l’area di competenza di ciascun tribunale ordinario, che corrisponde generalmente alla provincia. Nel Veneto i tribunali ordinari sono otto e le circoscrizioni corrispondono a sei province (Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona) più due nella provincia di Vicenza: la circoscrizione di Vicenza e quella di Bassano di Grappa (°).
I tre Uffici di sorveglianza del Veneto
L’Ufficio di sorveglianza di Venezia ha competenza sui circondari del tribunale ordinario di Venezia, del tribunale ordinario di Belluno e di quello di Treviso.
L’Ufficio di sorveglianza di Padova ha competenza sui circondari del tribunale ordinario di Padova, di Rovigo e di Bassano del Grappa.
L’Ufficio di sorveglianza di Verona ha competenza sui circondari dei tribunali ordinari di Verona e di Vicenza.
Ciascun tribunale ordinario può avere una o più sedi staccate: il tribunale ordinario di Venezia ha sedi staccate a Chioggia, Dolo, Mestre, Portogruaro e San Donà di Piave; quello di Belluno a Pieve di Cadore; quello di Padova a Cittadella e Este; quello di Rovigo a Adria; quello di Treviso a Castelfranco Veneto, Conegliano e Montebelluna; quello di Verona a Legnago e Soave; quello di Vicenza a Schio. Nessuna sede staccata per il tribunale ordinario di Bassano.
Funzionamento e organizzazione
L’Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati.
A ciascun magistrato vengono assegnati, secondo criteri di opportunità organizzativa e di equa suddivisione del lavoro, gli istituti di pena e i condannati di cui occuparsi.
Poiché l’Ufficio di sorveglianza è un organo monocratico, ciascun magistrato prende da solo le decisioni riguardanti i casi di propria competenza.
Compiti
Il magistrato di sorveglianza ha il compito di vigilare sull’organizzazione degli istituti di prevenzione e pena e di prospettarne al Ministero della Giustizia le varie esigenze, in particolare quelle relative alla rieducazione e alla tutela dei diritti di quanti sono sottoposti a misure privative della libertà.
Al magistrato di sorveglianza spettano l’approvazione del programma di trattamento rieducativo individualizzato per ogni singolo detenuto (che l’amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi, l’ammissione al lavoro all’esterno, l’autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri per infermità psichica (su richiesta del servizio medico del carcere), la decisione sulla liberazione anticipata (45 giorni ogni sei mesi di detenzione del condannato che “partecipa all’opera di rieducazione”) e sulla remissione del debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere.
La legge pone al magistrato di sorveglianza l’obbligo di andare frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per provvedimenti disciplinari disposti dall’amministrazione penitenziaria o per altri motivi. Autorizza i colloqui telefonici dei detenuti e l’eventuale controllo della corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della direzione dell’istituto, l’ingresso di persone estranee all’amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti.
Il magistrato di sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell’esecuzione della pena, sovrintende all’esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).
Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.
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