Al condannato a pena detentiva che abbia dato prove di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata. Lo prevede l'art. 54 della Legge 26 luglio 1975, n° 354 "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà".
Il Decreto Legge n° 146/2013 del 23/12/2013, convertito nella Legge n° 10 del 21/02/2014, avente per oggetto "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria" ha introdotto, all'articolo 4, il principio secondo il quale la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge n°354/1975 è pari a 75 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata interamente in carcere. Pertanto non sono computabili, al fine della fruizione del predetto beneficio, i periodi di pena espiati in tutto, o in parte, in regime di misura alternativa alla detenzione in carcere o agli arresti domiciliari ai sensi dell' art. 656, comma 10, del Codice di Procedura Penale. Il predetto principio varrà per due anni dalla data di entrata in vigore del decreto e si applica anche ai condannati che, dal 01/01/2010, abbiano già usufruito del vecchio beneficio, sempre che, nel frattempo, abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione. Inoltre tale beneficio non è richiedibile dai condannati per i reati di cui all' art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario.
La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato o dal suo difensore con istanza scritta (in carta semplice, senza marche da bollo). Gli istituti di pena dispongono generalmente di moduli appositi. Un facsimile di istanza è stato predisposto anche in questo sito (vedi sotto). La domanda va indirizzata al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull’istituto in cui l’interessato è detenuto al momento della richiesta; oppure, se l’interessato è libero, al magistrato di sorveglianza competente sul luogo in cui ha la residenza.
Occorre indicare:
• le generalità e i recapiti di chi chiede la liberazione anticipata;
• se si sta espiando la pena in regime carcerario o in regime di misura alternativa (specificando quale);
• la sentenza in esecuzione (numero, data, tipo di sentenza, autorità giudiziaria che l’ha emessa);
• i semestri per i quali si richiede il beneficio, con le date di inizio e fine di ciascun semestre;
• il luogo dove si è scontata la pena (carcere o luogo di effettuazione della misura alternativa).
Il magistrato di sorveglianza concede il beneficio della liberazione anticipata qualora ve ne siano i presupposti (la partecipazione all’opera di rieducazione e il mantenimento di corretti e costruttivirapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia, con la comunità esterna) documentati da una apposita relazione comportamentale della direzione del carcere, dell’U.E.P.E. o dell’autorità preposta alla vigilanza (Carabinieri o Commissariato di Pubblica Sicurezza). Ovviamente nega il beneficio nel caso di comportamento scorretto in carcere o nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni previste per le misure alternative.
Attenzione:
• l’istanza deve riferirsi all’esecuzione di sentenze definitive; se l’interessato è ricorrente o appellante o, a maggior ragione, in custodia cautelare, non può chiedere la liberazione anticipata;
• l’istanza deve inoltre riferirsi a un solo “titolo” in esecuzione, cioè a una sola sentenza: se l’interessato sta scontando pene relative a diverse sentenze, oppure ha un “presofferto” (cioè ha scontato nel passato un periodo di pena) relativo ad altre sentenze, è meglio chieda, e attenda, l'emissione del provvedimento di “cumulo”, cioè il calcolo preciso di quanto ha scontato e quanto deve scontare, su cui poi applicare il beneficio della liberazione anticipata;
• l’istanza può essere presentata anche poco prima della scadenza del semestre a cui si riferisce: l’istruttoria però inizierà il giorno della scadenza del semestre (altrimenti le informazioni sul comportamento non potrebbero tenere conto dell’intero periodo);
• nel caso la concessione del beneficio, detraendo i 45 giorni di condanna, faccia scattare il “fine pena” e determini così l’effettiva liberazione, l’Ufficio di sorveglianza effettua un’istruttoria particolarmente veloce: però le necessarie informazioni e autorizzazioni, sebbene sollecitate, potrebbero non arrivare in tempo e comportare qualche giorno di ritardo nell’emissione dell’ordinanza e nella conseguente liberazione. La liberazione anticipata è un riconoscimento dell’impegno del condannato, non propriamente una misura alternativa alla detenzione, sebbene l’art. 54 della legge 354/1975 si trovi all’interno del Capo VI, dedicato alle “Misure alternative alla detenzione”.
Normativa di riferimento:
• Legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”, art. 54;
• D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”, art. 103.
• D.L. 146/2013 del 23/12/2013 (convertito nella Legge n° 10 del 21/02/2014), art. 4: "liberazione anticipata speciale"