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Editoriale

EDITORIALE

La legge sulla detenzione domiciliare è stata approvata, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e entrerà in vigore il prossimo 16 dicembre.
In altre pagine di questo sito se ne riportano il testo, la relazione di accompagnamento e, nella sezione “come fare per”, ulteriori indicazioni.
Qui ci preme sottolineare che non si tratta di una novità e neppure, come si è sentito dire, di un provvedimento “svuota-carceri”.
Non è una novità perché la possibilità per i condannati di scontare gli ultimi due anni (due, non uno come la nuova legge) di pena in detenzione domiciliare esiste da tempo, è regolarmente applicata dai magistrati di sorveglianza e ha dato ottimi risultati nell’inserimento sociale dei condannati.
Inoltre anche nel nuovo testo di legge, come finora, vengono esclusi da tale beneficio i colpevoli di reati di particolare gravità, coloro i quali non hanno un domicilio o ne hanno uno non adatto ai controlli periodici delle forze dell’ordine, e coloro i quali potrebbero compiere altri reati.
Cosa cambia dunque? Vengono modificate alcune procedure, riducendo – ma non del tutto eliminando – la discrezionalità dei magistrati di sorveglianza, così che alcuni condannati a cui era stata rigettata la domanda di detenzione domiciliare, potranno adesso ottenerla. Come potranno ottenerla anche i condannati recidivi, quelli cioè che hanno compiuto per la terza volta un delitto e che la normativa precedente escludeva dal beneficio.
Il provvedimento è stato studiato e approvato per dare respiro alle carceri, sovraffollate oltre ogni ragionevolezza: basti pensare che, nelle prigioni del Veneto, il 30 novembre scorso erano reclusi 3333 detenuti, a fronte di una capacità regolamentare di 1815 posti.
Questo non vuol dire, però, che si tratti di un provvedimento “svuota-carceri”. Secondo alcuni calcoli, peraltro ancora approssimativi, nel Veneto potrebbero lasciare il carcere per la detenzione domiciliare poche centinaia di detenuti. Per i quali, se dovessero commettere reati durante la detenzione domiciliare, la nuova legge incrementa severamente la pena, fino a sei anni di reclusione.
 

  • Padova - Il Palazzo di giustizia
    Padova - Il Palazzo di giustizia
  • Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
    Padova - Palazzo della Ragione, antico tribunale cittadino
  • Padova - La pietra del vituperio, misura alternativa del 1231
    Padova - La pietra del vituperio, "misura alternativa" del 1231
  • Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
    Venezia - Palazzo Grimani, sede della Corte d'appello
  • Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
    Venezia - Palazzo Diedo, già sede del Tribunale di sorveglianza
  • Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
    Venezia - Palazzo Diedo - Allegoria della Giustizia
  • Venezia, Rialto – La Giustizia
    Venezia, Rialto – La Giustizia
  • Verona - Cortile del tribunale
    Verona - Cortile del tribunale
  • Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
    Verona - Palazzo della Ragione, tribunale cittadino fino al 1985
  • Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia
    Verona - La sede dell'Ufficio di sorveglianza, nella Cittadella della giustizia

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